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Decreto legge 08.04.2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (G.U. 08.04.2013, n. 82)

Capo III - Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali

Art. 11 - Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e della Regione Sardegna nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.

2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana.

3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:

a) per 3

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