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Decreto legge 08.04.2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (G.U. 08.04.2013, n. 82)

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 12 - Copertura finanziaria

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6, pari a 583,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 656,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede:

a) quanto a 7 milioni di eu

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