D.P.R. 16.04.2013, n. 70
Titolo II - Reclutamento e formazione
1. Le Scuole di cui all'articolo 1, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, possono definire forme di collaborazione con le università italiane e straniere e con altri istituti di formazione.
2. Le modalità e l'estensione di tale coinvolgimento sono definite nell'ambito di rapporti convenzionali e contrattuali sulla base di linee di indirizzo formulate dal Comitato di cui all'articolo 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La scelta delle università e degli istituti di formazione avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.
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