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D.P.R. 16.04.2013, n. 70

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (G.U. 24.06.2013, n. 146)

Titolo II - Reclutamento e formazione

Art. 4 - Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici

1. L'accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nonché alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti pubblici di ricerca, avviene, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti, tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Per il comparto scuola, università ed AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. Per la quota del cinquanta per cento dei posti messa a concorso dalle singole amministrazioni restano ferme le disposizioni legislative speciali.

2. I bandi di concorso per l'ammissione ai corsi-concorso indicano, tra l'altro:

a) il titolo di studio di ammissione al concorso: i candidati non dipendenti pubblici devono essere in possesso almeno della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; i candidati già dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere in possesso almeno della laurea triennale con esperienza professionale almeno triennale nell'ambito della pubblica amministrazione;

b) il numero degli allievi da ammettere al corso-concorso selettivo, pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento, individuato con

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