D.P.R. 16.04.2013, n. 70
Titolo II - Reclutamento e formazione
1. Le modalità di svolgimento del semestre di formazione iniziale del corso-concorso, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione iniziale e dell'esame finale sono stabilite con delibera del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Le modalità di svolgimento del corso-concorso includono la partecipazione di tutte le Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, ripartendo la responsabilità dei singoli moduli formativi in funzione della specializzazione di ciascuna struttura.
2. Gli ammessi alla frequenza del corso-concorso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso per maternità o per gravi motivi previsti dalla legge e dai contratti collettivi, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.
3. Accedono all'esame conclusivo della fase di formazione iniziale gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento ed abbiano frequentato almeno l'ottanta percento del corso. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).
4. Gli allievi che superano l'esame di cui al comma 3 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della
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