D.P.R. 16.04.2013, n. 70
Titolo II - Reclutamento e formazione
1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione o le altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica che bandiscono il corso-concorso corrispondono una borsa di studio stabilita in mille euro mensili al netto di oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI a inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.
2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato.
3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione delle scuole presso le quali svolgono il corso-concorso con riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.
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