D.P.R. 16.04.2013, n. 70
Titolo II - Reclutamento e formazione
1. La programmazione della formazione è ispirata al criterio generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse.
2. A tale fine, le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di cui all'articolo 2 che redige il «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro il 31 ottobre di ogni anno.
3. Gli enti territoriali possono aderire al programma di cui al comma 2, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.
4. Il Programma triennale contiene:
a) il quadro generale delle esigenze formative di ogni amministrazione;
b) il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci delle Scuole destinati alla formazione;
c) la ripartizione dei corsi tra le scuole e la definizione generale della loro organizzazione;
d) l'individuazione delle ulteriori attività formative offerte dalle Scuole con costi a carico delle amministrazioni e delle relative modalità di contribuzione;
e) la definizione delle modalità e dell'estensione del coinvolgimento n
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