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D.P.R. 16.04.2013, n. 70

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (G.U. 24.06.2013, n. 146)

Titolo III - Corpo docente delle scuole di formazione

Art. 14 - Incarichi di docenza

1. Le scuole di cui all'articolo 1 possono conferire le seguenti tipologie di incarichi di docenza:

a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non superiore a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di attività di docenza, ricerca e coordinamento della didattica;

b) incarichi di docente a tempo parziale, di durata non superiore ad un anno, per lo svolgimento di progetti formativi di particolare rilevanza;

c) incarichi di docenza di breve durata per lo svolgimento di attività didattica in specifici moduli formativi.

2. Le modalità di conferimento dell'incarico di docente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e il relativo trattamento economico sono definiti dalle singole scuole in base alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, a seguito di valutazione delle professionalità meglio rispondenti alle caratteristiche degli insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di trasparenza. Il trattamento economico dei docenti di cui al comma 1 è definito nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Gli incarichi sono conferiti utilizzando le risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione.

3. Restano fermi gli incarichi di docenza in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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