D.P.R. 16.04.2013, n. 70
Titolo III - Corpo docente delle scuole di formazione
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «per esami»;
c) all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 2, 3, 4, 7 e 7-bis;
d) all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e in misura non inferiore al 30 per cento»;
e) all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-ter;
f) all'articolo 4 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, il comma 1, lettera a);
g) l'articolo 5 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;
h) all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, il comma 4;
i) all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, i commi 3, 4 e 5;
j) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «Il bilancio della Scuola è predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.».
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