Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154
Titolo I - Modifiche al codice civile in materia di filiazione
1. All'articolo 237 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente.
"In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.".
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