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Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (G.U. 08.01.2014, n. 5)

Titolo I - Modifiche al codice civile in materia di filiazione

Art. 16 - Modifiche all'articolo 241 del codice civile

1. All'articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio";

b) il primo comma è sostituito dal seguente: "Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.";

c) il secondo comma è abrogato.

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