Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (G.U. 08.01.2014, n. 5)
Titolo I - Modifiche al codice civile in materia di filiazione
1. All'articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio";
b) il primo comma è sostituito dal seguente: "Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.";
c) il secondo comma è abrogato.
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