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Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (G.U. 08.01.2014, n. 5)

Titolo I - Modifiche al codice civile in materia di filiazione

Art. 21 - Modifiche all'articolo 249 del codice civile

2. L'articolo 249 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 249. Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.

Imprescrittibilità

L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".

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