Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154
Titolo I - Modifiche al codice civile in materia di filiazione
2. L'articolo 249 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 249. Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.
Imprescrittibilità
L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".
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