Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (G.U. 08.01.2014, n. 5)
Titolo I - Modifiche al codice civile in materia di filiazione
1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 147.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.".
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