Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154
Titolo I - Modifiche al codice civile in materia di filiazione
1. L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 278.
Autorizzazione all'azione
Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.".
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