IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (G.U. 08.01.2014, n. 5)

Titolo I - Modifiche al codice civile in materia di filiazione

Art. 52 - Modifiche all'articolo 336 del codice civile

1. All'articolo 336 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.".

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.