Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154
Titolo I - Modifiche al codice civile in materia di filiazione
1. All'articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;".
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