Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154
Titolo I - Modifiche al codice civile in materia di filiazione
1. All'articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "legittimo" è soppressa; le parole: "o legittimato o" sono sostituite dalla seguente: "anche" e la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.