Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154
Titolo II - Modifiche ai codici penale, di procedura penale e di procedura civile in materia di filiazione
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
b) all'articolo 32, secondo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
c) all'articolo 34, nella rubrica e nel testo dell'articolo, le parole: "potestà dei genitori" e la parola: "potestà", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
d) all'articolo 98, secondo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
e) all'articolo 111, secondo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
f) all'articolo 112, terzo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
g) all'articolo 146, secondo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
h) all'articolo 147, terzo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
i) all'articolo 540, primo comma, la parola: "illegittima" è sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio" e la parola: "legittima" è sostituita dalle seguenti: "nel matrimonio"; nel secondo comma, la parola: "illegittima" è sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio";
l) all'articolo 564, quarto comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
m) nella rubrica dell'articolo
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