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Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (G.U. 08.01.2014, n. 5)

Titolo II - Modifiche ai codici penale, di procedura penale e di procedura civile in materia di filiazione

Art. 95 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 706 il quarto comma è sostituito dal seguente: "Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.";

b) all'articolo 709-ter, primo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalla seguente: "responsabilità".

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