Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154
Titolo III - - Modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 la parola: "potestà" è sostituita dalla seguente: "responsabilità";
b) all'articolo 3 le parole: "potestà dei genitori" e la parola: "potestà" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
c) all'articolo 4 la parola: "potestà", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
d) all'articolo 5 le parole: "potestà parentale" e la parola: "potestà" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
e) all'articolo 6, comma 6, le parole: "naturali o" sono sostituite dalla seguente: "anche";
f) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dei servizi sociali locali" sono inserite le seguenti: ", anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis,";
g) all'articolo 9, comma 5, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
h) all'articolo 10, comma 3, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
i) all'articolo 11 la parola: "naturali" e la parola: "naturale", ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole: "per altri due mesi." è aggiunto il seguente periodo: "Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.";
l) all'articolo 15, comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità de
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.