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Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (G.U. 08.01.2014, n. 5)

Titolo III - - Modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione

Art. 101 - Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 33.

Filiazione

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.

2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.

3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.

4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio.";

b) nella rubrica dell'articolo 35 la parola: "naturale" è soppressa; il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.";

c) all'articolo 36 le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

d) dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

"Art. 36-bis.

1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso l

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