Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154
Titolo III - - Modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione
1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35.
Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.";
b) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:
"Art. 37-bis.
I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.";
c) all'articolo 38, primo comma, dopo le parole: "spetta al giudice ordinario." è aggiunto il seguente periodo: "Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.";
d) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
"Art. 38-bis.
Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.";
e) all'articolo 117 le parole: "figli naturali" sono sostituite dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio";
f) all'articolo 121 la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";
g) all'articolo 122 la parola: "naturali" ovunque presente è sostituita dalle s
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