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Decreto legislativo 28.12.2013, prot. n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (G.U. 08.01.2014, n. 5)

Titolo III - - Modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione

Art. 98 - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi."; nel comma 8, le parole da "qualora lo ritenga" fino a: "i figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "147 e 148" sono sostituite dalle seguenti: "315-bis e 316-bis "; il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile."; i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

c) all'articolo 12, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio".

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