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Decreto legge 30.12.2013, n. 150

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 30.12.2013, n. 304)

Art. 4 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: «3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014 , del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.».

2. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2014» .

3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014.

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2014».

4-bis. All'articolo 33-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

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