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D.P.C.M. 03.12.2013

Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (G.U. 12.03.2014, n. 59 - S.O.)

Titolo III - Formato e modalità di trasmissione dei documenti informatici tra pubbliche amministrazioni

Art. 12 - Informazioni sulle amministrazioni e le aree organizzative omogenee

1. Ciascuna pubblica amministrazione di cui all'art. 2, comma 2, del Codice al fine di trasmettere documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo, si accredita presso l'indice delle amministrazioni di cui all'art. 11 fornendo almeno le seguenti informazioni identificative:

a) denominazione dell'amministrazione;

b) codice fiscale dell'amministrazione

c) indirizzo della sede principale dell'amministrazione;

d) elenco delle proprie aree organizzative omogenee;

e) articolazione dell'amministrazione per uffici;

f) il nominativo del referente dell'amministrazione per l'indice delle amministrazioni.

2. L'elenco di cui al comma 1, lettera d), comprende, per ciascuna area organizzativa omogenea:

a) la denominazione;

b) il codice identificativo;

c) le caselle di posta elettronica di cui all'art. 18, comma 2;

d) il nominativo del responsabile della gestione documentale;

e) la data di istituzione;

f) l'eventuale data di soppressione;

g) l'elenco degli uffici utente dell'area organizzativa omogenea.

3. Il codice identificativo associato a ciascuna area organizzativa omogenea è inserito dall'amministrazione al momento dell'iscrizione dell'area organizzativa stessa nell'indice.

4. Il codice identificativo associato a ciascun ufficio utente è assegnato automaticamente dall'indice delle amministrazioni e identifica univocamente l'ufficio all'interno dell'indice stesso.

5. L'elenco dei dati di cui ai co

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