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D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (G.U. 24.01.2014, n. 19)

Allegato 2 - Componente aggiuntiva (articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b)

1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio è calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità seguenti:

a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);

c) l'ISE di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;

d) al valore di cui al punto c) è sottratto un ammontare di euro 9.000;

e) se la differenza di cui al punto d) è positiva, tale differenza è moltiplicata per 0,2; se la differenza è negativa, non vi è componente aggiuntiva;

f) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

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