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D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (G.U. 24.01.2014, n. 19)

Art. 12 - Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso.

3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonché di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai cent

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