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D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (G.U. 24.01.2014, n. 19)

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. Le DSU in corso di validità alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1, sia successiva al 1° gennaio 2014, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio è limitato al semestre in cui è stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo è condizionato al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di cui all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le modalità di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazi

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