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Decreto MIUR 07.02.2013

Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. (G.U. 18.04.2013, n. 91)

Art. 3 - Competenze in esito

1. Le competenze in esito alle specializzazioni tecniche superiori di cui all'art. 1 connotano i percorsi di IFTS e assicurano il raggiungimento di omogenei livelli qualitativi nonché la spendibilità delle certificazioni conseguite e dei relativi apprendimenti in ambito territoriale, nazionale ed europeo. A tal fine, le competenze di cui sopra, descritte secondo il format e i criteri di descrizione e aggiornamento di cui all'Allegato A, comprendono, in coerenza con quanto definito all'art. 4, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008:

a) competenze tecnico professionali, riguardanti ciascuna specializzazione tecnica nazionale di riferimento, definite nell'Allegato D;

b) competenze comuni a tutte le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale definite nell'Allegato E.

2. Ai fini della referenziazione al quadro europeo delle qualifiche, i percorsi di IFTS sono da intendersi quali specializzazioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dell'istruzione tecnica e professionale, di cui ai decreti del Presidente delle Repubblica n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010.

3. Al fine di facilitare il riconoscimento a livello territoriale, nazionale e comunitario da parte del mondo del lavoro delle competenze acquisite e in accordo con quanto già previsto dalle linee guida emanate ai sensi dell'art. 52 della legge n. 35/2012 citate in premessa, i percorsi di IFTS adottano come sistema comune di referenziazione la classificazione delle attività economiche ATECO, la classificazione delle professioni ISTAT 2011 e i criteri di descrizione e referenziazione delle competenze di cui al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF).

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