Decreto MIUR 08.02.2013, n. 45
1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
2. Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi i seguenti soggetti:
a) università italiane, anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate;
c) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
d) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
e) università in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
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