D.M. MIUR 08.02.2013, n. 95
1. Il diploma di Baccalauréat, conseguito nelle istituzioni scolastiche italiane nel corso ESABAC, è rilasciato dalla competente Autorità Francese.
2. Il diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito nelle istituzioni scolastiche francesi nel corso ESABAC, viene rilasciato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Regione Piemonte o da suo qualificato delegato.
3. Il diploma di Stato recherà, sul retro, la seguente postilla: "Il presente diploma di Stato viene rilasciato ai sensi dell'Accordo italo francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, ed è valido a tutti gli effetti di legge".
4. Il punteggio indicato sul diploma di Stato, rilasciato agli alunni delle istituzioni scolastiche francesi, viene conformato dalla Parte italiana alla vigente normativa italiana in materia. Non si tiene conto del credito scolastico. Per l'attribuzione del punteggio viene utilizzata la tabella di comparazione, concordata tra le Parti.
5. Analogamente, il punteggio indicato sul diploma di Baccalauréat, rilasciato agli alunni delle istituzioni scolastiche italiane, viene conformato dalla Parte francese alla vigente normativa francese in materia. Per l'attribuzione del punteggio viene utilizzata la tabella di comparazione, concordata tra le Parti.
6. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte o da suo qualificato delegato, sulla base della documentazione depositata agli atti, relativa al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.