D.M. MIUR 08.02.2013, n. 95
1. Ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo italo-francese sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009, nel rispetto della specifica legislazione regionale - legge regionale n. 52 del 3 novembre 1998 - gli studenti delle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta sostengono, nell'ambito della quarta prova scritta di francese prevista dalla citata legge regionale, la prova specifica di lingua e letteratura francese, nonché quella relativa alla disciplina non linguistica (storia). Tale prova corrisponde a quella prevista dalla citata legge regionale. Il punteggio ottenuto nella quarta prova scritta (parte specifica dell'esame) fa media, pertanto, con quello ottenuto nella prima prova scritta dell'esame di Stato.
2. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell'ESABAC, la Commissione esprime in quindicesimi il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese.
3. La Commissione attribuisce il punteggio della parte specifica dell'esame ESABAC in modo autonomo per la prova scritta di lingua e letteratura francese e per la prova scritta di storia, nonché per la prova orale di lingua e letteratura francese e determina la media dei punti. Nel caso in cui la media aritmetica della prova scritta e orale di lingua e letteratura francese e della prova scritta di storia non raggiunga il punteggio di dieci quindicesimi non viene rilasciato al candidato il diploma di Baccalauréat.
4. Nel caso in cui dalla considerazione dei risultati della prova scritta di storia consegua il non superamento dell'esame di Stato, non si tiene conto di tali risultati ai fini dell'esame di Stato stesso
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