Nota MIUR 07.02.2013, prot. n. 871
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 9 gennaio 2013 prot. 635 con oggetto: "Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente" - disposizioni esplicative.
In virtù del D.lgs. n. 59 del 2011, il Certificato di Idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) che abilitava alla guida di ciclomotori a due e tre ruote, a decorrere dalla data del 19 gennaio 2013, sarà sostituito dalla patente UE di categoria AM.
L'introduzione di questa normativa consente l'equiparazione della disciplina Italiana in materia di patenti di circolazione a quella del resto d'Europa determinando in tal modo il graduale avvicinamento e allineamento delle discipline nazionali a quelle dei 27 paesi dell'Unione.
Come anticipato e ampiamente esplicato nella circolare MIT del 9 gennaio 2013 prot. 635 , che si allega alla presente, la patente di categoria AM, come le altre tipologie di patente, è disciplinata dagli artt. 115,116,121 e 122 del Codice della Strada.
Risultano pertanto dal 19 gennaio 2013, soppresse le disposizioni dedicate al CIGC, contenute nell'articolo 116 del CdS, nonché quelle di cui ai Decreti Ministeriali applicativi 1 marzo 2011 n. 81 e 23 marzo 2011 n. 106.
Ciò premesso si precisa che, in virtù della norma:
- le modalità di conseguimento della patente di categoria AM sia per maggiorenni che per minorenni, sono identiche;
- il candidato al conseguimento della patente AM potrà prepararsi a tale prova come "privatista" o frequentando un'autoscuola;
- il candidato al conseguimento della patente AM non avrà più necessità di presentare all'atto dell'iscrizione alla prova teorica, l'attestato di frequenza del corso di preparazione al controllo delle cognizioni;
- il candidato al conseguimento della patente AM, per prenotarsi alla prova pratica di guida non è più soggetto ad attestare una formazione adeguata.
Da ciò ne consegue che le Istituzioni Scolastiche sono sollevate dal compito di organizzare e svolgere corsi di formazione per la preparazione all
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