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Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29.01.2013

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 15.02.2013, n. 39)

Art. 6 - Requisiti dei programmi

1. I soggetti proponenti debbono indicare nel programma:

a. l'individuazione della domanda puntuale di lavoro e la natura del rapporto di lavoro con riferimento al settore, all'area territoriale di impiego ed al profilo professionale;

b. le modalità dettagliate di svolgimento dell'attività di formazione e/o istruzione con la specificazione della durata e della data prevista di inizio;

c. l'indicazione dell'organismo realizzatore e delle generalità della persona designata quale responsabile didattico-organizzativo del programma, con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza posseduta;

d. le risorse umane con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti;

e. le risorse strumentali che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività e la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese ove intendono realizzare le azioni e le eventuali modalità di raccordo con i referenti pubblici locali.

f. le fonti di finanziamento che saranno utilizzate per lo svolgimento delle attività.

2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, comporta l'inammissibilità del programma e l'impossibilità per gli organismi preposti di procedere alla valutazione di merito dello stesso.

3. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 è preordinato ad assicurare il rispetto del divieto di oneri in capo ai lavoratori. Per gli effetti, è fatto assoluto divieto ai soggetti proponenti di esigere o, comunque di percepire direttamente o indirettamente, compensi dai partecipanti alle attività formative previste dai programmi.

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