Decreto MIUR 30.01.2013, n. 47
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini del potenziamento dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali, agli Istituti universitari ad ordinamento speciale, alle Università non statali legalmente riconosciute, alle Università telematiche.
2. Definizioni:
a) Accreditamento iniziale: si intende l'autorizzazione da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico - finanziaria di cui agli allegati A e B.
b) Accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di cui all'allegato C.
c) Valutazione periodica: si intende la valutazione da parte dell'ANVUR volta a misurare l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica, della ricerca e dell'Assicurazione di Qualità in relazione agli indicatori di cui agli allegati E e F.
d) Sede: si intende l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell'Università.
e) Corsi di studio: si intendono i
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