Decreto MIUR 30.01.2013, n. 47
1. Nel presente articolo sono individuati i compiti attribuiti al CUN e all'ANVUR ai fini dell'accreditamento da parte del Ministero dei corsi di studio delle Università.
2. Il CUN è chiamato ad esprimersi in fase di istituzione del corso di studio. In fase di modifica dell'ordinamento didattico del corso di studio, il CUN si esprime esclusivamente nei seguenti casi:
a) proposta di accorpamento di corsi di studio;
b) variazione del quadro delle attività formative;
c) modifica della denominazione, della lingua o della modalità di erogazione (convenzionale o in teledidattica) del corso di studio;
d) richiesta formale da parte del MIUR.
3. L'ANVUR è chiamata ad esprimersi in fase di accreditamento e di attivazione del corso di studio, verificando:
a) il possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B;
b) la rispondenza degli obiettivi formativi ai risultati di apprendimento attesi e agli sbocchi occupazionali individuati, nell'ambito dei percorsi formativi di cui si richiede l'attivazione.
4. Le Università che, ai sensi del comma 3 punto b), ricevono richieste di adeguamento da parte dell'ANVUR, procedono alle relative modifiche, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
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