Decreto MIUR 30.01.2013, n. 47
1. Le Università istituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ottengono l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato B fatta eccezione, per le Università non statali, di quanto previsto alla lettera b) relativamente all'indicatore di sostenibilità della didattica.
2. L'accreditamento iniziale di nuove sedi universitarie decentrate istituite da parte delle Università di cui al comma 1 richiede altresì il possesso per tutti i corsi di studio di tutte le sedi dell'ateneo dei requisiti di cui all'allegato A, tra cui quelli a regime per la docenza, e all'allegato B.
3. L'accreditamento iniziale di università di nuova istituzione richiede il possesso dei requisiti previsti dagli allegati A e B, anche sulla base di specifici piani di raggiungimento formulati secondo le indicazioni di cui all'articolo 7.
4. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale di cui al comma 3 preclude ogni ulteriore fase di istituzione della nuova università per il successivo triennio. Il mancato accreditamento di uno o più corsi di studio inseriti nella proposta istitutiva della nuova università non preclude l'accreditamento della stessa.
5. L'accreditamento periodico viene conseguito, nell'arco di cinque anni, dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli previsti per l'Assicurazione della Qualità (QA) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dei seguenti criteri:
a) esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);
b) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NdV), trasmessa entro il 30 aprile di ogn
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