Decreto MIUR 30.01.2013, n. 47
1. I corsi di studio ottengono l'accreditamento iniziale con decreto ministeriale non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A.
2. I corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore del presente decreto presso il Comune in cui ha sede legale l'Università, nei comuni ad esso confinanti e nelle altre sedi di cui all'elenco numero 1 allegato al D.M. 23 dicembre 2010, n. 50, ottengono l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A.
3. I corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore del presente decreto presso le sedi decentrate diverse da quelle di cui al comma 2, ottengono l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A per i quali, relativamente alla docenza, si fa riferimento a quelli previsti a regime.
4. I corsi di studio di nuova attivazione, anche se già istituiti, in sedi preesistenti ottengono l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A, inclusi quelli previsti a regime per la docenza, e devono superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all'allegato C, attraverso la valutazione delle CEV.
5. Nelle sedi di nuova istituzione i corsi di studio ottengono l'accreditamento iniziale contestualmente a quello della sede.
6. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale di cui ai precedenti commi 2 e 3, comporta la soppressione del Corso di Studio. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale di cui ai commi 4 e 5 preclude ogni ulteriore fase di istit
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