Decreto MIUR 30.01.2013, n. 47
1. L'ANVUR trasmette al MIUR annualmente entro il 31 luglio i risultati della valutazione periodica, condotta sulla base:
I. della verifica dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca;
II. dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione;
III. della relazione annuale dei NdV, trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno;
IV. delle informazioni contenute nelle SUA-CdS dell'a.a. precedente con i relativi Rapporti di Riesame;
V. delle informazioni contenute nelle SUA-RD dell'a.a. precedente;
VI. delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell'attività didattica e di ricerca.
2. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli indicatori degli allegati E e F, aggiornati in coerenza con gli obiettivi della programmazione triennale in vigore nel periodo di riferimento.
3. I risultati del sistema di AQ costituiscono i principali parametri della valutazione periodica; essi verranno verificati attraverso le procedure previste nell'accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio.
4. A seguito delle verifiche di cui al comma 3 e dei relativi risultati ottenuti, le Università sono collocate in tre fasce:
a) Fascia A = Accreditamento Periodico Pienamente Positivo;
b) Fascia B = Accreditamento Periodico Soddisfacente o atenei in attesa delle visite in loco;
c) Fascia C = Accreditamento Periodico Condizionato.
5. La fascia in cui è collocato l'Ate
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