IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MIUR 30.01.2013, n. 47

Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica.

Art. 5 - Valutazione periodica

1. L'ANVUR trasmette al MIUR annualmente entro il 31 luglio i risultati della valutazione periodica, condotta sulla base:

I. della verifica dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca;

II. dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione;

III. della relazione annuale dei NdV, trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno;

IV. delle informazioni contenute nelle SUA-CdS dell'a.a. precedente con i relativi Rapporti di Riesame;

V. delle informazioni contenute nelle SUA-RD dell'a.a. precedente;

VI. delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell'attività didattica e di ricerca.

2. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli indicatori degli allegati E e F, aggiornati in coerenza con gli obiettivi della programmazione triennale in vigore nel periodo di riferimento.

3. I risultati del sistema di AQ costituiscono i principali parametri della valutazione periodica; essi verranno verificati attraverso le procedure previste nell'accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio.

4. A seguito delle verifiche di cui al comma 3 e dei relativi risultati ottenuti, le Università sono collocate in tre fasce:

a) Fascia A = Accreditamento Periodico Pienamente Positivo;

b) Fascia B = Accreditamento Periodico Soddisfacente o atenei in attesa delle visite in loco;

c) Fascia C = Accreditamento Periodico Condizionato.

5. La fascia in cui è collocato l'Ate

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.