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Decreto MIUR 30.01.2013, n. 47

Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica.

Art. 6 - Programmazione e continuità dell'offerta formativa

1. A partire dall'a.a. 2013/14 e fermo restando che ogni modifica del quadro delle attività formative deve essere sottoposto alla procedura di cui all'articolo 2, comma 2, la programmazione degli insegnamenti per la coorte di riferimento deve essere disciplinata nel regolamento didattico del corso di studi attivando i settori scientifico disciplinari (ssd) presenti negli ambiti disciplinari del RAD nel rispetto dei vincoli, in termini di CFU, contenuti nell'ordinamento stesso (DM 22 ottobre 2004, n.270 e DD.MM 16 marzo 2007; D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011). I ssd di uno stesso ambito disciplinare possono essere attivati in alternativa tra loro e nello stesso ssd possono essere previsti più insegnamenti.

2. A partire dall'a.a 2014-15 fino all'a.a. 2016-17 incluso, gli atenei sono tenuti a non modificare gli insegnamenti inseriti nel Regolamento Didattico del Corso di studio, proposti per coorte nella sezione Offerta programmata della SUA.

3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, non è considerata modifica del Regolamento didattico del Corso di studio la riduzione di insegnamenti proposti in alternativa tra loro nello stesso ambito disciplinare.

4. In caso di modifiche del Regolamento didattico del Corso di studio, il corso sarà sottoposto ad accreditamento secondo le procedure definite all'articolo 4 comma 3.

5. L'attivazione ad anni alterni di corsi interateneo non è considerata nuova attivazione.

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