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Decreto MIUR 30.01.2013, n. 47

Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica.

Art. 7 - Piani di raggiungimento dei requisiti di accreditamento

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto e previo parere da parte dell'ANVUR sono riverificati ed aggiornati i piani di raggiungimento in essere secondo i requisiti di cui al presente decreto.

2. Al fine di rendere i piani di cui al comma 1 graduali, verificabili e perentori, gli stessi:

a) tengono conto dei criteri di cui al presente decreto;

b) devono essere portati a termine entro la durata normale del corso di studi;

c) sono sottoposti a valutazione annuale volta a verificarne il graduale raggiungimento.

3. Fino al completamento del piano di raggiungimento:

a) non è consentita l'attivazione di nuovi corsi di studio;

b) i corsi non in regola con la verifica di cui al comma 2 lettera c) sono soppressi.

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