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Decreto MIUR 30.01.2013, n. 47

Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'a.a. 2013/14:

a) la scadenza del 31 gennaio relativa alla presentazione delle proposte di modifiche degli ordinamenti didattici è prorogata al 4 marzo 2013;

b) le informazioni presenti nella banca dati RAD alla data di entrata in vigore del presente decreto transitano automaticamente nella scheda SUA - CdS;

c) i corsi che al 4 marzo 2013 risultano istituiti, se non attivati nell'a.a. 2013-14, sono da ritenersi estinti;

d) i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale che prevedono una prova d'accesso con scadenze anticipate rispetto ai termini previsti per la chiusura della scheda SUA-CdS, ottengono l'accreditamento iniziale sulla base del soddisfacimento dei soli requisiti di docenza di cui all'allegato A;

e) nella sua relazione il NdV riferisce sulle attività di assicurazione di qualità in fase di definizione o già svolte dal presidio di qualità di ateneo e dalle commissioni paritetiche studenti-docenti o, relativamente alle università non statali, dagli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

2. Le Università assicurano agli studenti iscritti a corsi di laurea soppressi di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.

3. Le tabelle dell'Allegato D potranno essere riviste in seguito alla definizione dei criteri per la determinazione del costo standard per studente regolare di cui al D.lgs 29 marzo 2012, n. 49.

4. Eventuali ulteriori disposizioni interpretative e applicative del presente decreto sono disposte con atti del competente Direttore generale per l'Università, lo studente e

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