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Decreto legislativo 16.01.2013, n. 2

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (G.U. 18.01.2013, n. 15)

Capo I - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida e recepimento della direttiva 2011/94/UE

Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore)" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "modello comunitario" sono sostituite dalle seguenti: "modello UE" ed al comma 5, dopo le parole: "per le categorie A" sono inserite le seguenti: ", A2";

b) al comma 13, le parole: "che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida" sono sostituite dalle seguenti: "che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida";

c) al comma 14, dopo le parole: "che non abbia conseguito la" è inserita la seguente: "corrispondente";

d) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del

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