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Decreto legislativo 16.01.2013, n. 2

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (G.U. 18.01.2013, n. 15)

Capo I - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida e recepimento della direttiva 2011/94/UE

Art. 3 - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 - (Modifiche all'articolo 124 del codice della strada) - 1. L'articolo 124 del codice della strada è sostituito dal seguente:

"Art. 124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici - 1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:

a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;

c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comm

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