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Decreto legislativo 16.01.2013, n. 2

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (G.U. 18.01.2013, n. 15)

Capo I - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida e recepimento della direttiva 2011/94/UE

Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 125 (Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida)" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "comunitario o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: «unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO"»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3.».

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