Decreto legislativo 16.01.2013, n. 2
Capo I - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida e recepimento della direttiva 2011/94/UE
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 125 (Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida)" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "comunitario o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: «unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO"»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3.».
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