Decreto legislativo 16.01.2013, n. 2
Capo II - Disposizioni integrative del capo ii del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante attuazione della direttiva n. 2003/59/CE in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 17 - (Esenzioni) - 1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
a) già titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di certificato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria D1, D1E, D o DE;
b) già titolari, alla data del 9 settembre 2009, di patente di guida italiana di categoria C o CE ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria C1, C1E, C o CE;
c) già titolari, alla data del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo equivalente rispettivamente alle categorie D1, D1E, D e DE ovvero C1, C1E, C e CE, a condizione di svolgere l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.».
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