Decreto legislativo 16.01.2013, n. 2
Capo II - Disposizioni integrative del capo ii del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante attuazione della direttiva n. 2003/59/CE in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 18 - (Qualificazione iniziale) - 1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conduce
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