Decreto legislativo 16.01.2013, n. 2
Capo II - Disposizioni integrative del capo ii del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante attuazione della direttiva n. 2003/59/CE in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica: "Codice comunitario" è sostituita dalla seguente: "Codice unionale" e le parole: "codice comunitario armonizzato", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "codice unionale armonizzato";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.»;
c) al comma 2, le parole: «"C" ovvero "C+E" se posseduta dal conducente» sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente" e le parole: "la data di scadenza di validità della carta" sono sostituite dalle seguenti: "la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica";
d) al comma 3, le parole: «"D" ovvero "D+E" se posseduta dal conducente» sono sostituite dalle seguenti: "D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente" e le parole: "della carta" sono sostituite dalle seguenti: "della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica";
e) dopo il comma 3 è inseri
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