Decreto MIUR 12.06.2013, n. 449
1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.
2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.
3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri:
a) valutazione del test (max 90 punti):
1,5 punti per ogni risposta esatta;
meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data;
b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti)
Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13 secondo la seguente tabella:
Voto dell'esame di stato non inferiore all'80esimo percentile e pari a: | Punteggio |
---|---|
100 e lode | 10 punti |
99-100 | 9 punti |
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