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Decreto MIUR 27.06.2013, n. 572

Graduatorie ad esaurimento-Aggiornamenti iscritti con riserva.

Art. 2 - Norme specifiche per gli aspiranti già iscritti alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 del presente decreto, i docenti di cui all'art. 15 comma 17 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento ed iscritti in soprannumero, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai percorsi di tirocinio formativo attivo al fine di completare il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, sciolgono la relativa riserva una volta conseguito il titolo di abilitazione. A tal fine i docenti interessati, con le modalità e i termini di cui al successivo art. 6, dovranno comunicare, compilando l'apposita sezione del modello 1, l'imminente conseguimento dell'abilitazione, al fine di consentire agli Uffici scolastici territoriali di tutelare i diritti di tutti gli aspiranti alle nomine, secondo le indicazioni che saranno fornite in occasione dell'avvio delle procedure di reclutamento.

2. L'abilitazione conseguita al termine dei percorsi di cui al precedente comma è valutata ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento (allegato 2).

3. L'inserimento a pieno titolo, con le modalità sopra descritte, può essere chiesto dai docenti che erano iscritti, nell'anno accademico 2007/08, alle scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario e che erano presenti, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento alla data della pubblicazione definitiva delle medesime, in applicazione dell'art. 5 bis della legge 30 ottobre 2008 n. 169 e del D.M. 8 aprile 2009 n. 42 concernenti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie medesime per il biennio 2009/2011.

4. Le

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